Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che regolamenta l’istituto giuridico della convivenza di fatto.

Presupposti:

Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile e coabitanti ed aventi la residenza stabile allo stesso indirizzo.

Procedura:

Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare apposita richiesta, con la modulistica disponibile in allegato. Il modulo, compilato, sottoscritto dalle parti e con in allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di entrambe le parti, deve essere trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di Avelengo ad una delle seguenti condizioni:

  • ad istanza personale con comparizione degli interessati nell’ufficio demografico di Avelengo;
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità dei dichiaranti siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;

Ai seguenti recapiti:

  • PEC - posta elettronica certificata: hafling-avelengo.bz@legalmail.it
  • posta elettronica semplice: info@comune.avelengo.bz.it
  • fax al numero: +39 0473 279555
  • raccomandata a: Comune di Avelengo - Ufficio servizi demografici, Via Paese 1, I-39010 Avelengo (BZ)

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio Anagrafe, constatata la ricevibilità dell‘istanza, registra le dichiarazioni ricevute con effetti giuridici dalla data di presentazione. 

Nei 45 giorni successivi alla richiesta, l'Ufficio Anagrafe si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Trascorsi i 45 giorni senza che l'interessato abbia ricevuto notizie circa eventuali requisiti mancanti, la costituzione della convivenza di fatto si considererà conforme alla dichiarazione resa.

Nel caso l'Ufficio Anagrafe verificasse la non sussistenza dei requisiti cui è subordinata la costituzione della convivenza di fatto, provvederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Gli interessati avranno poi ulteriori 10 giorni per rendere le proprie controdeduzioni o osservazioni al riguardo.

In caso di motivato non accoglimento delle controdeduzioni o osservazioni, l'Ufficio Anagrafe procederà all'annullamento della registrazione anagrafica effettuata, con successivo ripristino della precedente posizione anagrafica. L'annullamento sarà notificato agli interessati.

Effetti della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto: 

In base alla nuova legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, c. 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1, c. 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, c. 40 e 41);
  • vedono riconosciuti diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1, c. da 42 a 45);
  • in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto, è possibile la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto (art. 1, c. 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;(art. 1, c. 45);
  • vedono riconosciuti diritti nell’attività di impresa (art. 1, c. 46);
  • possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o abbia ridotte capacità di autonomia personale (art. 1, c. 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1, c. 49).

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Questo contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autentica da un notaio o da un avvocato.
Il notaio o l’avvocato deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza.

Competente

Modulistica

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